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Progetto ALI

Progetto ALI

MISURE ORGANIZZATIVE PER L’ACQUISIZIONE D’UFFICIO DEI DATI E PER L’EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI DI CUI AGLI ART. 43 E 71 DEL DPR N.445/2000.

Dal 1° gennaio 2012, con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni introdotte dall’art. 15 della L. n. 183 del 12 novembre 2011, nei rapporti con gli Organi delle Pubbliche Amministrazioni e con i Gestori di pubblici servizi, i certificati attestanti stati, qualità personali e fatti sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione (art.46 DPR n. 445/2000) o dell’atto di notorietà (art.47 del D.P.R. n.445/2000). Conseguentemente, a far data dal 1° gennaio 2012, il Comune di Furore  non può più accettare ne’ richiedere i certificati che attestino gli stati, qualità personali  fatti di cui sopra.

 MISURE ORGANIZZATIVE PER L’ACQUISIZIONE D’UFFICIO DEI DATI E

PER L’EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI DI CUI AGLI ART. 43 E 71 DEL
DPR N.445/2000.

Adottate con delibera di G.C.n.52 del 19.4.2012


Dal 1° gennaio 2012, con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni introdotte dall’art. 15 della L.n. 183 del 12 novembre 2011, nei rapporti con gli Organi delle Pubbliche Amministrazioni e con i Gestori di pubblici servizi, i certificati attestanti stati, qualità personali e fatti sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione (art.46 DPR n. 445/2000) o dell’atto di notorietà (art.47 del D.P.R. n.445/2000). Conseguentemente, a far data dal 1° gennaio 2012, il Comune di Furore  non può più accettare ne’ richiedere i certificati che attestino gli stati, qualità personali  fatti di cui sopra.

Le certificazioni rilasciate dal Comune di Furore, fuori dai casi previsti da specifiche disposizioni derogatorie, sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra Privati e dovranno riportare, a pena di nullità, la seguente dicitura:"il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

Le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di legge di procedere all’acquisizione d’ufficio delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive e di tutti i dati e documenti che siano in loro possesso, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Il Comune di Furore, in esecuzione dell’art. 72 del D.P.R. n. 445/2000, ha adottato le presenti misure organizzative al fine di regolare le modalità di richiesta e reperimento dati da parte delle Pubbliche amministrazioni e dei Gestori di pubblici servizi nei confronti del Comune di Furore in assenza delle convenzioni di cui all'art. 58 del D.lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale).


Modalità rilascio certificati

Il rilascio di certificati dovrà avvenire, eccettuati i casi speciali previsti dalla legislazione  e riportati di seguito sub lettera A), con la seguente obbligatoria dicitura:

“il presente certificato non può essere prodotto agli Organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

Il rilascio di  certificati rilasciati senza la predetta dicitura comporta una violazione dei doveri d’ufficio a carico del responsabile con conseguente attivazione delle procedure di comminazione di sanzioni disciplinari.

A norma dell’art.74 del D.p.R.445/2000, costituiscono violazione dei doveri d’ufficio i seguenti comportamenti da parte dei dipendenti:

-          mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atti di notorietà resi a norma del citato D.p.R;

-          la richiesta e l’accettazione di certificazioni e di atti di notorietà;

-          il rilascio di certificati privi della dicitura “il presente certificato non può essere prodotto agli Organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” eccettuati i casi previsti da disposizioni speciali (vedi punto A successivo);

-          la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni.

 

A)    Casi esclusi:

·         Procedimento elettorale per quanto attiene la fase di presentazione delle liste e delle candidature (Circolare del Ministero dell’Interno  Dipartimento centrale Servizi Elettorali dell’11 aprile 2012 n.32);

·         Procedimento relativo alla disciplina dell’immigrazione e della condizione di straniero (Circolare congiunta Dipartimento Funzione Pubblica e Ministero dell’Interno n.3/2012 del 17.04.2012);

·         fattispecie previste dall’art.49 del D.p.R.445/2000 per le certificazioni sanitarie, veterinarie, di origine, di  conformità UE e CE, di marchi e brevetti;

 

Modalità di istanza e verifica


1) L’istanza di verifica di autocertificazioni o di accesso ai dati contenuti in Albi, registri o banche dati del Comune di Furore, contenente i dati oggetto della verifica, dovrà essere inviata su
carta intestata dell’Ente, munita di timbro e firma (in caso di documento informatico è preferibile inviare la richiesta firmata digitalmente) dovrà riportare cognome, nome e qualifica del richiedente.
Il Comune di Furore, al fine di ridurre l’utilizzo dello strumento cartaceo, mantenendo la certezza dell’identità del mittente, definisce la Posta Elettronica Certificata, quale strumento
prioritario per la ricezione delle richieste di certificazione e/o verifica delle autocertificazioni. Pertanto si invitano tutte le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi a
presentare richieste scrivendo ad uno dei seguenti indirizzi PEC:
sindaco.furore@asmepec.it, segretario.furore@asmepec.it; protocollo.furore@asmepec.it; anagrafe.furore@asmpec.it, ups.furore@asmpec.it ; rag.furore@asmpec.it; utc.furore@asmepec.it; vigili.furore@asmpec.it.
Si precisa che comunque le richieste potranno essere presentate anche: via fax, al n. 089/874491; o mediante consegna diretta all’Ufficio Comunale di Protocollo (orario 9-12) dal lunedì al venerdì.


2) L’Ufficio Protocollo riceve tutte le istanze di verifica delle dichiarazioni sostitutive o di accesso ai dati da parte delle Pubbliche Amministrazioni e/o dei Gestori di pubblici servizi, le registra e le inoltra immediatamente, in originale, al Responsabile dell’Ufficio competente per materia per la risposta e, in copia, al Responsabile del Servizio, qualora non sia lo stesso a dover espletare l’adempimento.

3) Il Responsabile provvede sulla richiesta di controllo da parte di Pubbliche Amministrazioni ed altri soggetti entro 30 giorni.

4) I Responsabili dei Servizi, al fine di monitorare il rispetto del termine di risposta previsto dalla legge, oltre il quale si configura una violazione dei doveri d’ufficio, predispongono gli strumenti di controllo più idonei al fine di tener conto delle risultanze in sede di valutazione della performance individuale.

6) L’Amministrazione pubblica e/o il Gestore di pubblico servizio richiedente hanno diritto di ottenere le informazioni richieste senza alcun tipo di onere a loro carico e con qualunque mezzo
idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.

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